Art. 7

(Articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE) Registrazioni degli ordini dei clienti e delle decisioni di negoziazione Per qualsiasi ordine ricevuto da un cliente e per qualsiasi decisione di negoziazione adottata nel quadro della prestazione del servizio di gestione del portafoglio, un’impresa di investimento registra immediatamente, nella misura in cui sono applicabili all’ordine o alla decisione di negoziazione di cui trattasi, le seguenti informazioni: a) il nome o altro elemento di designazione del cliente; b) il nome o altro elemento di designazione di qualsiasi soggetto pertinente che agisca per conto del cliente; c) le informazioni dettagliate di cui all’allegato I, tabella 1, punti 4 e 6, e punti da 16 a 19; d) la natura dell’ordine se diverso da un ordine di acquisto o di vendita; e) il tipo di ordine; f) tutte le altre informazioni dettagliate, condizioni e istruzioni particolari del cliente che specifichino le modalità di esecuzione dell’ordine; g) la data e l’ora esatta del ricevimento dell’ordine da parte dell’impresa di investimento o della decisione di negoziazione.
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