Art. 7
(Articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE)
Registrazioni degli ordini dei clienti e delle decisioni di negoziazione
Per qualsiasi ordine ricevuto da un cliente e per qualsiasi decisione di negoziazione adottata nel quadro della prestazione del servizio di gestione del portafoglio, un’impresa di investimento registra immediatamente, nella misura in cui sono applicabili all’ordine o alla decisione di negoziazione di cui trattasi, le seguenti informazioni:
a)
il nome o altro elemento di designazione del cliente;
b)
il nome o altro elemento di designazione di qualsiasi soggetto pertinente che agisca per conto del cliente;
c)
le informazioni dettagliate di cui all’allegato I, tabella 1, punti 4 e 6, e punti da 16 a 19;
d)
la natura dell’ordine se diverso da un ordine di acquisto o di vendita;
e)
il tipo di ordine;
f)
tutte le altre informazioni dettagliate, condizioni e istruzioni particolari del cliente che specifichino le modalità di esecuzione dell’ordine;
g)
la data e l’ora esatta del ricevimento dell’ordine da parte dell’impresa di investimento o della decisione di negoziazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1287:oj#art-7