Art. 9

(Articolo 25, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2004/39/CE) Determinazione del mercato più pertinente in termini di liquidità 1.   Il mercato più pertinente in termini di liquidità per uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato, in appresso «il mercato più pertinente», è determinato conformemente ai paragrafi da 2 a 8. 2.   Nel caso delle azioni o degli altri valori mobiliari di cui all’, paragrafo 1, punto 18, lettera a), della direttiva 2004/39/CE o nel caso delle quote in un’impresa di investimento collettivo, il mercato più pertinente è lo Stato membro in cui l’azione o la quota è stata ammessa per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato. 3.   Nel caso delle obbligazioni o degli altri valori mobiliari di cui all’, paragrafo 1, punto 18, lettera b), della direttiva 2004/39/CE o nel caso degli strumenti del mercato monetario, quando le obbligazioni, i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario predetti siano emessi da un’impresa figlia ai sensi della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (5), di un’impresa avente la sede statutaria in uno Stato membro, il mercato più pertinente è lo Stato membro in cui è situata la sede statutaria dell’impresa madre. 4.   Nel caso delle obbligazioni o degli altri valori mobiliari di cui all’, paragrafo 1, punto 18, lettera b), della direttiva 2004/39/CE o nel caso degli strumenti del mercato monetario, quando le obbligazioni, i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario predetti siano emessi da un emittente comunitario e non rientrino nell’ambito di applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, il mercato più pertinente è lo Stato membro in cui è situata la sede statutaria dell’emittente. 5.   Nel caso delle obbligazioni o degli altri valori mobiliari di cui all’, paragrafo 1, punto 18, lettera b), della direttiva 2004/39/CE o nel caso degli strumenti del mercato monetario, quando le obbligazioni, i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario predetti siano emessi da un emittente di un paese terzo e non rientrino nel paragrafo 3 del presente articolo, il mercato più pertinente è lo Stato membro in cui il titolo è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato. 6.   Nel caso dei contratti derivati o dei contratti finanziari differenziali o dei valori mobiliari di cui all’, paragrafo 1, punto 18, lettera c), della direttiva 2004/39/CE, il mercato più pertinente è: a) qualora il titolo sottostante sia un’azione o un altro valore mobiliare di cui all’, paragrafo 1, punto 18, lettera a), della direttiva 2004/39/CE i quali siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, lo Stato membro più pertinente in termini di liquidità per il titolo sottostante conformemente al paragrafo 2; b) qualora il titolo sottostante sia un’obbligazione o un altro valore mobiliare di cui all’, paragrafo 1, punto 18, lettera b), della direttiva 2004/39/CE o uno strumento del mercato monetario, i quali siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, lo Stato membro più pertinente in termini di liquidità per il titolo sottostante conformemente ai paragrafi 3, 4 o 5; c) qualora il titolo sottostante sia un indice composto di azioni le quali siano tutte negoziate su un particolare mercato regolamentato, lo Stato membro in cui è situato il mercato regolamentato. 7.   In qualsiasi caso che non rientri nei paragrafi da 2 a 6, il mercato più pertinente è lo Stato membro in cui è situato il mercato regolamentato che ha ammesso per la prima volta alla negoziazione il valore mobiliare, il contratto derivato o il contratto finanziario differenziale. 8.   Qualora uno strumento finanziario di cui ai paragrafi 2, 5 o 7, o lo strumento finanziario sottostante ad uno strumento finanziario di cui al paragrafo 6 cui si applichino i paragrafi 2, 5 o 7, siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione simultaneamente su più mercati regolamentati i quali abbiano tutti lo stesso Stato membro d’origine, quello Stato membro è il mercato più pertinente. Qualora i mercati regolamentati di cui trattasi non abbiano lo stesso Stato membro d’origine, il mercato più pertinente in termini di liquidità per lo strumento finanziario è il mercato sul quale il controvalore degli scambi è il più elevato. Al fine di determinare il mercato più pertinente nel quale il controvalore degli scambi dello strumento è il più elevato, ciascuna autorità competente che abbia autorizzato uno dei mercati regolamentati in questione calcola il controvalore degli scambi dello strumento finanziario sul rispettivo mercato per l’anno civile precedente, purché lo strumento sia stato ammesso alla negoziazione all’inizio di detto anno. Qualora il controvalore degli scambi dello strumento finanziario non possa essere calcolato a causa dell’insufficienza dei dati o della loro inesistenza e qualora l’emittente abbia la sede statutaria in uno Stato membro, il mercato più pertinente è il mercato dello Stato membro in cui è situata la sede statutaria dell’emittente. Qualora tuttavia l’emittente non abbia la sede statutaria in uno Stato membro, il mercato più pertinente per lo strumento finanziario è il mercato sul quale il controvalore degli scambi della relativa categoria di strumenti è il più elevato. Al fine di determinare tale mercato, ciascuna autorità competente che abbia autorizzato uno dei mercati regolamentati in questione calcola il controvalore degli scambi degli strumenti della stessa categoria sul rispettivo mercato per l’anno civile precedente. Le categorie di strumenti finanziari pertinenti sono: a) azioni; b) obbligazioni o altri titoli di credito; c) altri strumenti finanziari.
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