Art. 8

(Articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE) Registrazioni delle operazioni 1.   Immediatamente dopo aver eseguito l’ordine di un cliente o, nel caso di un’impresa di investimento che trasmetta un ordine ad un’altra persona a fini di esecuzione, immediatamente dopo aver ricevuto la conferma che l’ordine è stato eseguito, un’impresa di investimento registra le seguenti informazioni relative all’operazione in questione: a) il nome o altro elemento di designazione del cliente; b) le informazioni dettagliate di cui all’allegato I, tabella 1, punti 2, 3, 4, 6, e punti da 16 a 21; c) il prezzo totale, risultante dal prodotto del prezzo unitario e del quantitativo; d) la natura dell’operazione se diversa da un’operazione di acquisto o di vendita; e) la persona fisica che ha eseguito l’operazione o che è responsabile dell’esecuzione. 2.   Se un’impresa di investimento trasmette un ordine ad un’altra persona a fini di esecuzione, essa registra immediatamente le seguenti informazioni dopo aver effettuato la trasmissione: a) il nome o altro elemento di designazione del cliente il cui ordine è stato trasmesso; b) il nome o altro elemento di designazione della persona alla quale l’ordine è stato trasmesso; c) i termini dell’ordine trasmesso; d) la data e l’ora esatta della trasmissione.
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