Art. 8
(Articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE)
Registrazioni delle operazioni
1. Immediatamente dopo aver eseguito l’ordine di un cliente o, nel caso di un’impresa di investimento che trasmetta un ordine ad un’altra persona a fini di esecuzione, immediatamente dopo aver ricevuto la conferma che l’ordine è stato eseguito, un’impresa di investimento registra le seguenti informazioni relative all’operazione in questione:
a)
il nome o altro elemento di designazione del cliente;
b)
le informazioni dettagliate di cui all’allegato I, tabella 1, punti 2, 3, 4, 6, e punti da 16 a 21;
c)
il prezzo totale, risultante dal prodotto del prezzo unitario e del quantitativo;
d)
la natura dell’operazione se diversa da un’operazione di acquisto o di vendita;
e)
la persona fisica che ha eseguito l’operazione o che è responsabile dell’esecuzione.
2. Se un’impresa di investimento trasmette un ordine ad un’altra persona a fini di esecuzione, essa registra immediatamente le seguenti informazioni dopo aver effettuato la trasmissione:
a)
il nome o altro elemento di designazione del cliente il cui ordine è stato trasmesso;
b)
il nome o altro elemento di designazione della persona alla quale l’ordine è stato trasmesso;
c)
i termini dell’ordine trasmesso;
d)
la data e l’ora esatta della trasmissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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