Art. 10
(Articolo 25, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2004/39/CE)
Determinazione alternativa del mercato più pertinente in termini di liquidità
1. Un’autorità competente può, nel gennaio di ogni anno, notificare all’autorità competente pertinente per un determinato strumento finanziario, la sua intenzione di contestare la determinazione, effettuata conformemente all’, del mercato più pertinente per quello strumento.
2. Entro quattro settimane dall’invio della notifica, entrambe le autorità calcolano il controvalore degli scambi dello strumento finanziario sui rispettivi mercati nel corso del precedente anno civile.
Se in base ai calcoli, il controvalore degli scambi risulta più elevato nel mercato dell’autorità competente contestante, detto mercato è il mercato più pertinente per lo strumento finanziario. Se si tratta di uno strumento finanziario del tipo specificato all’, paragrafo 6, lettera a) o b), il mercato in questione è anche il mercato più pertinente per i contratti derivati o i contratti finanziari differenziali o i valori mobiliari di cui all’, paragrafo 1, punto 18, lettera c), della direttiva 2004/39/CE, per i quali lo strumento finanziario è il sottostante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1287:oj#art-10