Art. 12
(Articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 5, della direttiva 2004/39/CE)
Canali di comunicazione
1. Le comunicazioni delle operazioni relative a strumenti finanziari sono effettuate in formato elettronico, tranne in circostanze eccezionali in cui possono essere effettuate su un supporto, diverso dalla forma elettronica, che consenta di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate dalle autorità competenti e i metodi per la loro effettuazione soddisfano le seguenti condizioni:
a)
garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati comunicati;
b)
prevedono meccanismi per l’identificazione e la correzione di errori nella comunicazione dell’operazione;
c)
prevedono meccanismi di autenticazione della fonte della comunicazione dell’operazione;
d)
includono opportune misure precauzionali che consentano il rapido ripristino dell’attività di comunicazione in caso di guasto al sistema;
e)
consentono di comunicare le informazioni richieste ai sensi dell’ nel formato richiesto dall’autorità competente e conformemente al presente paragrafo, entro i termini fissati dall’, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE.
2. Ai fini dell’, paragrafo 5, della direttiva 2004/39/CE, l’autorità competente autorizza un sistema di incrocio degli ordini o di notifica, qualora i meccanismi per la comunicazione delle operazioni previsti da tale sistema soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e siano soggetti alla sorveglianza di un’autorità competente che verifichi l’osservanza continua delle condizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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