Art. 11
(Articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE)
Elenco degli strumenti finanziari
L’autorità competente pertinente per uno o più strumenti finanziari assicura che sia istituito e mantenuto un elenco aggiornato di detti strumenti finanziari. L’elenco viene messo a disposizione dell’autorità competente designata quale punto di contatto da ciascuno Stato membro, conformemente all’articolo 56 della direttiva 2004/39/CE. Tale elenco viene messo a disposizione per la prima volta il primo giorno di negoziazione del giugno 2007.
Al fine di aiutare le autorità competenti a conformarsi al primo comma, ciascun mercato regolamentato presenta all’autorità competente dello Stato membro d’origine, in formato elettronico e standardizzato, dati di riferimento che identifichino ciascuno strumento finanziario ammesso alla negoziazione. Tali informazioni sono trasmesse per ogni strumento finanziario prima dell’avvio delle negoziazioni di quel determinato strumento. L’autorità competente dello Stato membro d’origine assicura che i dati siano trasmessi all’autorità competente pertinente per lo strumento finanziario di cui trattasi. I dati di riferimento sono aggiornati ogniqualvolta registrino cambiamenti in relazione ad uno strumento. È possibile derogare al requisito del presente comma se l’autorità competente pertinente per lo strumento finanziario in questione ottiene i dati di riferimento pertinenti con altri mezzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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