Art. 13

(Articolo 25, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2004/39/CE) Contenuto della comunicazione dell’operazione 1.   Le comunicazioni delle operazioni di cui all’, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2004/39/CE contengono le informazioni specificate nella tabella 1 dell’allegato I del presente regolamento, pertinenti per il rispettivo tipo di strumento finanziario e che l’autorità competente dichiara di non possedere o di cui non può disporre con altri mezzi. 2.   Ai fini dell’identificazione della controparte dell’operazione, qualora questa sia un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o altra controparte centrale, come specificato nella tabella 1 dell’allegato I, ogni autorità competente mette pubblicamente a disposizione un elenco di codici di identificazione dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione per i quali, in ciascun caso, essa rappresenta l’autorità competente dello Stato membro d’origine, e dei soggetti che operano come controparti centrali di tali mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. 3.   Gli Stati membri possono disporre che le comunicazioni effettuate ai sensi dell’, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2004/39/CE contengano informazioni supplementari sull’operazione in questione rispetto a quelle specificate nella tabella 1 dell’allegato I, qualora esse siano necessarie per consentire all’autorità competente di controllare le attività delle imprese di investimento, per assicurare che esse operino in modo onesto, equo e professionale al fine di rafforzare l’integrità del mercato, purché sia soddisfatto uno dei seguenti criteri: a) lo strumento finanziario oggetto della comunicazione presenti caratteristiche specifiche per uno strumento di quel tipo che non rientrino negli elementi di informazione specificati nella tabella in questione; b) i metodi di negoziazione specifici della sede di negoziazione in cui l’operazione è stata effettuata comportino caratteristiche che non rientrino negli elementi di informazione specificati nella tabella in questione. 4.   Gli Stati membri possono inoltre disporre che la comunicazione di un’operazione effettuata ai sensi dell’, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2004/39/CE identifichi i clienti per conto dei quali l’impresa di investimento ha eseguito l’operazione.
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