Art. 14

(Articolo 25, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2004/39/CE) Scambio di informazioni sulle operazioni 1.   Le autorità competenti mettono in atto i meccanismi necessari per assicurare che le informazioni ricevute ai sensi dell’, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2004/39/CE vengano messe a disposizione delle autorità indicate di seguito: a) l’autorità competente pertinente per lo strumento finanziario in questione; b) nel caso delle succursali, l’autorità competente che ha autorizzato l’impresa di investimento che comunica le informazioni, fatto salvo il suo diritto, previsto dall’, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE, di non ricevere tali informazioni; c) ogni altra autorità competente che richieda le informazioni per il corretto espletamento dei suoi compiti di sorveglianza ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE. 2.   Le informazioni da mettere a disposizione conformemente al paragrafo 1 contengono gli elementi di informazione specificati nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato I. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione non appena possibile. A partire dal 1o novembre 2008, tali informazioni sono messe a disposizione non oltre la chiusura del primo giorno lavorativo dell’autorità competente che ha ricevuto le informazioni o la richiesta successivo al giorno in cui l’autorità competente ha ricevuto le informazioni o la richiesta. 4.   Le autorità competenti coordinano: a) l’elaborazione e la messa in atto di procedure per lo scambio delle informazioni sulle operazioni tra le autorità competenti, conformemente alla direttiva 2004/39/CE e al presente regolamento; b) ogni futuro aggiornamento di tali procedure. 5.   Entro il 1o febbraio 2007, le autorità competenti presentano una relazione alla Commissione, la quale informa il comitato europeo dei valori mobiliari, sull’elaborazione delle procedure da istituire ai sensi del paragrafo 1. Le autorità competenti presentano inoltre una relazione alla Commissione, la quale informa il comitato europeo dei valori mobiliari, su qualsiasi proposta di modifiche significative di tali procedure.
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