Art. 16
(Articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(Articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE)
Determinazione della sostanziale importanza delle operazioni di un mercato regolamentato in uno Stato membro ospitante
Le operazioni di un mercato regolamentato in uno Stato membro ospitante sono considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato membro quando è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
a)
lo Stato membro ospitante è stato in precedenza lo Stato membro d’origine del mercato regolamentato in questione;
b)
il mercato regolamentato in questione ha acquisito mediante fusione, acquisizione, o qualsiasi altra forma di trasferimento, l’attività di un mercato regolamentato che aveva la sua sede statutaria o la sua amministrazione centrale nello Stato membro ospitante.
Storico versioni
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