Art. 17

(Articoli 29 e 44 della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
( della direttiva 2004/39/CE) Obblighi di trasparenza pre-negoziazione 1.   Le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un mercato regolamentato pubblicano, per ciascuna azione ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato, negoziata nell’ambito di un sistema da essi gestito e specificato nella tabella 1 dell’allegato II, le informazioni previste nei paragrafi da 2 a 6. 2.   Qualora uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 gestisca un sistema di negoziazione ad asta continua con «book di negoziazione», esso pubblica in modo continuo, durante il normale orario di contrattazione, per ciascuna azione di cui al paragrafo 1, il numero aggregato degli ordini e delle azioni che tali ordini rappresentano a ciascun livello di prezzo, per almeno i cinque migliori prezzi di acquisto e di vendita. 3.   Qualora uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 gestisca un sistema di negoziazione «quote driven», esso pubblica in modo continuo, durante il normale orario di contrattazione, per ciascuna azione di cui al paragrafo 1, la migliore proposta di acquisto e di vendita in termini di prezzo di ciascun market maker per quell’azione e i volumi corrispondenti a tali prezzi. Le quotazioni pubblicate devono rappresentare impegni irrevocabili ad acquistare e vendere le azioni e indicare il prezzo ed il volume delle azioni ai quali i market maker registrati sono disposti ad acquistare o a vendere. In condizioni di mercato eccezionali, tuttavia, quotazioni indicative o quotazioni di solo acquisto o vendita possono essere consentite per un periodo limitato. 4.   Qualora uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 gestisca un sistema di negoziazione ad asta periodica, esso pubblica in modo continuo, durante il normale orario di contrattazione, per ciascuna azione di cui al paragrafo 1, il prezzo che soddisferebbe meglio l’algoritmo di negoziazione del sistema ed il volume delle operazioni potenzialmente eseguibili a quel prezzo dai partecipanti a quel sistema. 5.   Qualora uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 gestisca un sistema di negoziazione che non rientri pienamente nel campo d’applicazione dei paragrafi 2, 3 o 4, o perché si tratta di un sistema ibrido, rientrante nel campo d’applicazione di più di uno di detti paragrafi, o perché il processo di determinazione del prezzo è di natura diversa, esso mantiene un livello di trasparenza pre-negoziazione tale da garantire che siano pubblicate informazioni adeguate per quanto concerne sia il livello di prezzo degli ordini o delle quotazioni di ciascuna azione di cui al paragrafo 1, sia il livello degli interessi di negoziazione espressi per quell’azione. Se le caratteristiche del meccanismo di rivelazione del prezzo (price discovery mechanism) lo consentono, sono pubblicati, in particolare, i cinque migliori prezzi di acquisto e di vendita e/o quotazioni di acquisto e di vendita di ciascun market maker di quell’azione. 6.   Una sintesi delle informazioni da pubblicare conformemente ai paragrafi da 2 a 5 figura nella tabella 1 dell’allegato II.
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(Articoli 29 e 44 della direttiva 2004/39/CE) (Art. 17 Regolamento (UE) 2006/1287) — Testo vigente | Portale Normativo