Art. 15
(Articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(Articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE)
Richiesta di cooperazione e scambio di informazioni
1. Qualora un’autorità competente richieda ad un’altra autorità competente di fornire o di scambiare informazioni in conformità dell’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE, essa invia a tale autorità competente una richiesta scritta sufficientemente dettagliata da consentirle di fornire le informazioni richieste.
Tuttavia, in caso di urgenza, la richiesta può essere comunicata oralmente, purché venga confermata per iscritto.
L’autorità competente che riceve la richiesta ne conferma il ricevimento non appena possibile.
2. Nel caso in cui l’autorità competente che riceve la richiesta disponga al proprio interno delle informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1, detta autorità trasmette le informazioni richieste senza indugio all’autorità competente che ha presentato la richiesta.
Qualora tuttavia l’autorità competente che riceve la richiesta non possieda le informazioni richieste o non abbia alcun controllo su di esse, essa adotta immediatamente i provvedimenti necessari per ottenere le informazioni e per soddisfare pienamente la richiesta. Tale autorità competente informa altresì l’autorità competente che ha presentato la richiesta delle ragioni del mancato immediato invio delle informazioni richieste.
Storico versioni
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