Art. 18
(Articolo 29, paragrafo 2, e articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 2, e articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE)
Deroghe basate sul modello di mercato e sul tipo di ordine o di operazione
1. Le deroghe ai sensi dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE possono essere concesse dalle autorità competenti per i sistemi gestiti da un sistema multilaterale di negoziazione o da un mercato regolamentato, se tali sistemi soddisfano uno dei seguenti criteri:
a)
devono essere basati su un metodo di negoziazione nel quale il prezzo è determinato in relazione ad un prezzo di riferimento generato da un altro sistema, quando tale prezzo di riferimento ha un’ampia diffusione ed è generalmente considerato come un prezzo di riferimento affidabile dai partecipanti al mercato;
b)
formalizzano operazioni concordate, ciascuna delle quali soddisfa uno dei seguenti criteri:
i)
è effettuata ai valori limite o all’interno dello spread corrente ponderato per il volume risultante dal book di negoziazione o dalle quotazioni dei market maker del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione che gestiscono quel sistema o, se l’azione non è negoziata in maniera continua, entro una determinata percentuale di un prezzo di riferimento adeguato, percentuale e prezzo di riferimento che sono fissati in precedenza dall’operatore del sistema;
ii)
è soggetta a condizioni in materia di prezzo diverse dal prezzo corrente di mercato dell’azione.
Ai fini della lettera b), devono essere state rispettate inoltre le altre condizioni specificate nelle regole previste dal mercato regolamentato o dal sistema multilaterale di negoziazione per un’operazione di questo tipo.
Nel caso di sistemi aventi una funzione diversa da quella descritta alle lettere a) o b), la deroga non si applica a quest’altra funzione.
2. Le deroghe ai sensi dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE basate sul tipo di ordine possono essere concesse solo per gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini gestito dal mercato regolamentato o dal sistema multilaterale di negoziazione in attesa della loro divulgazione al mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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