Art. 29
(Articolo 27, paragrafo 3, articolo 28, paragrafo 1, articolo 29, paragrafo 1, articolo 44, paragrafo 1, e articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 3, , paragrafo 1, , paragrafo 1, articolo 44, paragrafo 1, e articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE)
Pubblicazione e accessibilità dei dati relativi alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione
1. Si considera che i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione o gli internalizzatori sistematici pubblicano le informazioni pre-negoziazione in modo continuo durante il normale orario di contrattazione se tali informazioni sono pubblicate non appena siano accessibili durante l’orario di contrattazione del mercato regolamentato, del sistema multilaterale di negoziazione o dell’internalizzatore sistematico e rimangono accessibili fino al loro aggiornamento.
2. Le informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione relative ad operazioni effettuate nelle sedi di negoziazione e durante il normale orario di contrattazione sono messe a disposizione per quanto possibile in tempo reale. Le informazioni post-negoziazione relative a tali operazioni sono ad ogni modo messe a disposizione entro tre minuti dall’operazione di cui trattasi.
3. Le informazioni relative ad un’operazione di portafoglio sono messe a disposizione per quanto possibile in tempo reale per ciascuna operazione componente, tenuto conto della necessità di attribuire i prezzi alle singole azioni. Ciascuna operazione componente è valutata separatamente al fine di determinare se la pubblicazione differita ai sensi dell’ sia applicabile a tale operazione.
4. Le informazioni post-negoziazione relative ad operazioni effettuate in una sede di negoziazione, ma al di fuori del normale orario di contrattazione sono pubblicate prima dell’apertura del giorno di negoziazione successivo della sede di negoziazione nella quale le operazioni sono state effettuate.
5. Per le operazioni effettuate al di fuori di una sede di negoziazione, le informazioni post-negoziazione sono pubblicate:
a)
se l’operazione è effettuata durante un giorno di negoziazione del mercato più pertinente per l’azione in questione, o durante il normale orario di contrattazione dell’impresa di investimento, per quanto possibile in tempo reale. Le informazioni post-negoziazione relative a tali operazioni sono ad ogni modo messe a disposizione entro tre minuti dall’operazione di cui trattasi;
b)
nei casi che non rientrano nella lettera a), immediatamente dopo l’inizio del normale orario di contrattazione dell’impresa di investimento o, al più tardi, immediatamente prima dell’apertura del giorno di negoziazione successivo sul mercato più pertinente per quell’azione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:1287:oj#art-29