Art. 31
(Articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE)
Pubblicazione degli ordini dei clienti con limite di prezzo
Si considera che un’impresa di investimento pubblica gli ordini dei clienti con limite di prezzo non eseguibili immediatamente se trasmette l’ordine ad un mercato regolamentato o ad un sistema multilaterale di negoziazione che gestisca un sistema di negoziazione con book di negoziazione, o se provvede affinché l’ordine sia reso pubblico e possa essere facilmente eseguito non appena le condizioni del mercato lo consentano.
Storico versioni
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