Art. 30
(Articoli 27, 28, 29, 30, 44 e 45 della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
( della direttiva 2004/39/CE)
Accessibilità al pubblico delle informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione
Ai fini degli della direttiva 2004/39/CE, nonché ai fini del presente regolamento, si considera che le informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione sono state pubblicate o messe a disposizione del pubblico se sono rese accessibili in maniera generale agli investitori stabiliti nella Comunità, mediante uno dei seguenti canali:
a)
le strutture di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;
b)
le strutture di un terzo;
c)
dispositivi propri.
Storico versioni
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