Art. 30

(Articoli 27, 28, 29, 30, 44 e 45 della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
( della direttiva 2004/39/CE) Accessibilità al pubblico delle informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione Ai fini degli della direttiva 2004/39/CE, nonché ai fini del presente regolamento, si considera che le informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione sono state pubblicate o messe a disposizione del pubblico se sono rese accessibili in maniera generale agli investitori stabiliti nella Comunità, mediante uno dei seguenti canali: a) le strutture di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione; b) le strutture di un terzo; c) dispositivi propri.
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