Art. 28

(Articoli 28, 30 e 45 della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
( della direttiva 2004/39/CE) Pubblicazione differita delle operazioni di dimensioni elevate La pubblicazione differita delle informazioni relative alle operazioni può essere autorizzata, per un periodo non superiore a quello specificato nella tabella 4 dell’allegato II per la categoria di azioni e di operazioni di cui trattasi, a condizione che siano soddisfatti i criteri seguenti: a) si tratta di un’operazione tra un’impresa di investimento che negozia per conto proprio ed un cliente di tale impresa; b) le dimensioni dell’operazione sono pari o superiori alle dimensioni minime ammissibili, quali specificate nella tabella 4 dell’allegato II. Allo scopo di determinare le dimensioni minime ammissibili ai fini della lettera b), tutte le azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato sono classificate in funzione del relativo controvalore medio giornaliero degli scambi, calcolato conformemente all’.
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(Articoli 28, 30 e 45 della direttiva 2004/39/CE) (Art. 28 Regolamento (UE) 2006/1287) — Testo vigente | Portale Normativo