Art. 33
(Articoli 27, 28, 29, 30, 44 e 45 della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
( della direttiva 2004/39/CE)
Calcoli e stime per le azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato
1. Per ciascuna azione ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato, l’autorità competente pertinente per quell’azione provvede affinché per l’azione in questione, vengano effettuati, immediatamente dopo la fine di ciascun anno civile, i seguenti calcoli:
a)
il controvalore medio giornaliero degli scambi;
b)
il numero medio giornaliero di operazioni;
c)
per le azioni che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, (a seconda dei casi) lettere a) o b), il flottante al 31 dicembre;
d)
se si tratta di un’azione liquida, il valore medio degli ordini eseguiti.
Il presente paragrafo e il paragrafo 2 non si applicano ad un’azione che sia ammessa per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato nelle quattro settimane precedenti la fine dell’anno civile.
2. Il calcolo del controvalore medio giornaliero degli scambi, del valore medio degli ordini eseguiti e del numero medio giornaliero di operazioni tiene conto di tutti gli ordini eseguiti nella Comunità in relazione all’azione in questione tra il 1o gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente, o, se del caso, nella parte dell’anno durante la quale l’azione è stata ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato e non è stata sospesa dalla negoziazione su un mercato regolamentato.
Dai calcoli del controvalore medio giornaliero degli scambi, del valore medio degli ordini eseguiti e del numero medio giornaliero di operazioni per un’azione sono esclusi i giorni che non sono giorni di negoziazione nello Stato membro dell’autorità competente pertinente per quell’azione.
3. Precedentemente alla prima ammissione di un’azione alla negoziazione in un mercato regolamentato, l’autorità competente pertinente per tale azione provvede affinché siano fornite, per tale azione, stime del controvalore medio giornaliero degli scambi, nonché della capitalizzazione di mercato quale si presenterà all’apertura del primo giorno di negoziazione e, se la stima della capitalizzazione di mercato è pari o superiore a 500 milioni di EUR:
a)
il numero medio giornaliero di operazioni e, per le azioni che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, (a seconda dei casi) lettere a) o b), il flottante;
b)
nel caso di un’azione che si ritiene essere un’azione liquida, il valore medio degli ordini eseguiti.
Queste stime si riferiscono, a seconda dei casi, al periodo di sei settimane successivo all’ammissione alla negoziazione o alla fine di tale periodo e tengono conto degli eventuali precedenti relativi alla negoziazione dell’azione in questione e delle azioni che si ritiene presentino caratteristiche simili.
4. Successivamente alla prima ammissione di un’azione alla negoziazione in un mercato regolamentato, l’autorità competente pertinente per tale azione provvede affinché si proceda, per tale azione, ad un calcolo dei valori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), sulla base dei dati relativi alle prime quattro settimane di negoziazione, come se il riferimento al 31 dicembre nel paragrafo 1, lettera c), fosse un riferimento alla fine delle prime quattro settimane di negoziazione, e questo quanto prima, non appena tali dati siano disponibili, e ad ogni modo entro il periodo di sei settimane di cui all’, paragrafo 5.
5. Nel corso di un anno civile, le autorità competenti pertinenti provvedono a riesaminare e, se necessario, ricalcolare il controvalore medio giornaliero degli scambi, il valore medio degli ordini eseguiti, il numero medio giornaliero di operazioni eseguite e il flottante ogniqualvolta vi siano cambiamenti in relazione all’azione o all’emittente che incidano in maniera significativa e permanente sui calcoli precedenti.
6. I calcoli di cui ai paragrafi da 1 a 5, che devono essere pubblicati al più tardi il primo giorno di negoziazione del marzo 2009, sono effettuati sulla base dei dati relativi al mercato o ai mercati regolamentati dello Stato membro che è il mercato più pertinente in termini di liquidità per l’azione in questione. A tali fini, le operazioni concordate ai sensi dell’ sono escluse dai calcoli.
Storico versioni
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