Art. 19

(Articolo 29, paragrafo 2, e articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 2, e articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE) Riferimenti ad un’operazione concordata Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera b), per operazione concordata si intende un’operazione nella quale intervengono membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, negoziata privatamente, ma eseguita nell’ambito del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione e nel quadro della quale il membro o partecipante in questione si assume uno dei seguenti compiti: a) negozia per conto proprio con un altro membro o partecipante che agisce per conto di un cliente; b) negozia con un altro membro o partecipante ed entrambi eseguono ordini per conto proprio; c) agisce per conto sia del venditore che dell’acquirente; d) agisce per conto dell’acquirente ed un altro membro o partecipante agisce per conto del venditore; e) negozia per conto proprio a fronte di un ordine di un cliente.
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