Art. 21
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2004/39/CE)
Criteri per determinare se un’impresa di investimento è un internalizzatore sistematico
1. Qualora un’impresa di investimento, nell’eseguire gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, negozi per conto proprio, essa è considerata come un internalizzatore sistematico se soddisfa i seguenti criteri che dimostrano che svolge la sua attività in modo organizzato, frequente e sistematico:
a)
l’attività riveste un ruolo commerciale importante per l’impresa ed è condotta in base a regole e procedure non discrezionali;
b)
l’attività è svolta da personale, o mediante un sistema tecnico automatizzato, destinato a tale compito indipendentemente dal fatto che il personale o il sistema in questione siano utilizzati esclusivamente a tale scopo;
c)
l’attività è accessibile ai clienti su base regolare e continua.
2. Un’impresa di investimento cessa di essere un internalizzatore sistematico per una o più azioni se cessa di svolgere l’attività di cui al paragrafo 1 in relazione a tali azioni, a condizione che abbia annunciato in precedenza la sua intenzione di cessare l’attività utilizzando per tale annuncio gli stessi canali di diffusione che utilizza per la pubblicazione delle sue quotazioni o, qualora ciò non sia possibile, utilizzando un canale ugualmente accessibile ai suoi clienti e agli altri partecipanti al mercato.
3. L’attività consistente nell’eseguire gli ordini dei clienti tramite la negoziazione per conto proprio non è considerata come un’attività svolta in modo organizzato, frequente e sistematico qualora si applichino le condizioni seguenti:
a)
l’attività è svolta su basi bilaterali ad hoc e saltuarie, con controparti professionali, nel quadro di relazioni d’affari a loro volta contraddistinte da negoziazioni oltre le dimensioni normali del mercato;
b)
le operazioni sono effettuate al di fuori dei sistemi solitamente utilizzati dall’impresa interessata per le attività svolte in veste di internalizzatore sistematico.
4. Ciascuna autorità competente assicura la tenuta e la pubblicazione di un elenco di tutti gli internalizzatori sistematici per le azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, che ha autorizzato come imprese di investimento.
Essa garantisce che l’elenco sia aggiornato, provvedendo alla sua revisione almeno una volta all’anno.
L’elenco è messo a disposizione del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. L’elenco si considera pubblicato quando è pubblicato dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, in conformità dell’, paragrafo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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