Art. 6

Prima ammissione di un’azione alla negoziazione su un mercato regolamentato

In vigore dal 10 ago 2006
Prima ammissione di un’azione alla negoziazione su un mercato regolamentato Ai fini del presente regolamento, si considera che la prima ammissione di un’azione alla negoziazione su un mercato regolamentato di cui all’ della direttiva 2004/39/CE avviene nel momento in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) l’azione non è stata precedentemente ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato; b) l’azione è stata precedentemente ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato ma è stata successivamente revocata dalla negoziazione su tutti i mercati regolamentati che l’avevano ammessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1287:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo