Art. 5
Riferimenti ad un’operazione
In vigore dal 10 ago 2006
Riferimenti ad un’operazione
Ai fini del presente regolamento, un riferimento ad un’operazione è un riferimento unicamente all’acquisto e alla vendita di uno strumento finanziario. Ai fini del presente regolamento, ad eccezione del capo II, l’acquisto e la vendita di uno strumento finanziario non includono le operazioni seguenti:
a)
le operazioni di finanziamento tramite titoli;
b)
l’esercizio di opzioni o di covered warrant;
c)
le operazioni del mercato primario (quali l’emissione, l’attribuzione o la sottoscrizione) relative a strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 1, punto 18, lettere a) e b), della direttiva 2004/39/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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