Art. 3
Operazioni relative ad una particolare azione in un’operazione di portafoglio e operazioni al prezzo medio ponderato per il volume
In vigore dal 10 ago 2006
Operazioni relative ad una particolare azione in un’operazione di portafoglio e operazioni al prezzo medio ponderato per il volume
1. Un’operazione relativa ad una particolare azione in un’operazione di portafoglio è considerata, ai fini dell’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), come un’operazione soggetta a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato.
Essa è inoltre considerata, ai fini dell’, paragrafo 1, lettera b), come un’operazione nella quale lo scambio di azioni è determinato da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato.
2. Un’operazione al prezzo medio ponderato per il volume è considerata, ai fini dell’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), come un’operazione soggetta a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato e ai fini dell’, come un ordine soggetto a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato.
Essa è inoltre considerata, ai fini dell’, paragrafo 1, lettera b), come un’operazione nella quale lo scambio di azioni è determinato da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato.
Storico versioni
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