Art. 2

Definizioni

In vigore dal 10 ago 2006
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «merce»: qualsiasi bene di natura fungibile che possa essere consegnato, compresi i metalli e i loro minerali e leghe, i prodotti agricoli e l’energia, come ad esempio l’elettricità; 2) «emittente»: un soggetto che emetta valori mobiliari e, se del caso, altri strumenti finanziari; 3) «emittente comunitario»: un emittente che abbia la sua sede statutaria nella Comunità; 4) «emittente di un paese terzo»: un emittente che non sia un emittente comunitario; 5) «normale orario di contrattazione» per una sede di negoziazione o un’impresa di investimento: le ore che la sede di negoziazione o l’impresa di investimento ha precedentemente stabilito e pubblicato come il suo orario di contrattazione; 6) «operazione di portafoglio»: operazione in più titoli, raggruppati e negoziati come un unico lotto, ad un prezzo di riferimento specifico; 7) «autorità competente pertinente» per uno strumento finanziario: l’autorità competente del mercato più pertinente in termini di liquidità per quello strumento finanziario; 8) «sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un internalizzatore sistematico che agisca in tale veste e, se del caso, un sistema al di fuori della Comunità con funzioni analoghe a quelle di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione; 9) «controvalore degli scambi» in relazione ad uno strumento finanziario: la somma dei risultati ottenuti moltiplicando il numero di unità dello strumento finanziario scambiate tra acquirente e venditore, in un periodo di tempo definito, nel quadro di operazioni realizzate in una sede di negoziazione o altrimenti, per il prezzo unitario applicabile a ciascuna di dette operazioni; 10) «operazione di finanziamento tramite titoli»: una concessione o assunzione in prestito di azioni o di altri strumenti finanziari, un’operazione di vendita con patto di riacquisto o un’operazione di acquisto con patto di rivendita, o un’operazione «buy-sell back» o «sell-buy back».
Storico versioni

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