Art. 40
Riesami
In vigore dal 10 ago 2006
Riesami
1. Almeno una volta ogni due anni, e previa consultazione del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, la Commissione riesamina la definizione di «operazione» ai fini del presente regolamento, le tabelle che figurano nell’allegato II, nonché i criteri per la determinazione delle azioni liquide di cui all’.
2. La Commissione, previa consultazione del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, riesamina le disposizioni degli riguardanti i criteri per determinare quali strumenti debbano essere considerati come aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, o aventi scopi commerciali, o rientranti nell’allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2004/39/CE se gli altri criteri ivi menzionati sono soddisfatti.
La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio nello stesso momento in cui presenta le relazioni di cui all’articolo 65, paragrafo 3, lettere a) e d), della direttiva 2004/39/CE.
3. La Commissione, entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento e previa consultazione del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, riesamina la tabella 4 dell’allegato II e riferisce in merito ai risultati del riesame al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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