Art. 38

(Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE) Caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati 1.   Ai fini dell’applicazione dell’allegato I, sezione C, punto 7, della direttiva 2004/39/CE, si considera che un contratto che non è un contratto spot ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e che non rientra nell’ambito d’applicazione del paragrafo 4, ha le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati e non ha scopi commerciali se soddisfa le condizioni seguenti: a) risponde ad uno dei seguenti gruppi di criteri: i) è negoziato in un sistema di negoziazione di un paese terzo che svolge una funzione analoga a quella di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione; ii) indica espressamente che è negoziato in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema di negoziazione analogo di un paese terzo o è soggetto alle regole di un tale mercato o sistema; iii) indica espressamente che è equivalente ad un contratto negoziato in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema di negoziazione analogo di un paese terzo; b) è compensato da una stanza di compensazione o da un altro soggetto che svolga le stesse funzioni di controparte centrale, o vi sono disposizioni per il pagamento o la fornitura di margini in relazione al contratto; c) è standardizzato, cosicché il prezzo, il lotto, la data di consegna o altri termini sono stabiliti principalmente con riferimento a prezzi pubblicati regolarmente, a lotti standard o a date di consegna standard. 2.   Ai fini del paragrafo 1, per contratto spot si intende un contratto per la vendita di merci, attività o diritti, in base al quale la consegna è prevista entro il più lungo dei seguenti periodi: a) due giorni di negoziazione; b) il periodo generalmente accettato nel mercato di quelle merci, attività o diritti come il periodo di consegna standard. Tuttavia, il contratto non è un contratto spot se, indipendentemente dai termini espliciti, vi è un accordo tra le parti del contratto affinché la consegna del sottostante sia differita e non sia effettuata entro il periodo di cui al primo comma. 3.   Ai fini dell’applicazione dell’allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2004/39/CE, si considera che un contratto derivato relativo ad un sottostante di cui a tale sezione o all’ ha le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il contratto è regolato in contanti o può essere regolato in contanti a discrezione di una o più parti, per ragione diversa dall’inadempimento o altro evento che determini la risoluzione; b) il contratto è negoziato in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione; c) le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte in relazione al contratto. 4.   Si considera che un contratto ha scopi commerciali ai fini dell’applicazione dell’allegato I, sezione C, punto 7, della direttiva 2004/39/CE e che non ha le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati ai fini della sezione C, punti 7 e 10, di tale allegato se è stato concluso con o da un operatore o un amministratore di una rete di trasmissione di energia, di un meccanismo di bilanciamento dell’energia o di una rete di condotte, ed è necessario per bilanciare le forniture e i consumi di energia in un determinato momento.
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