Art. 38
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE)
Caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati
1. Ai fini dell’applicazione dell’allegato I, sezione C, punto 7, della direttiva 2004/39/CE, si considera che un contratto che non è un contratto spot ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e che non rientra nell’ambito d’applicazione del paragrafo 4, ha le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati e non ha scopi commerciali se soddisfa le condizioni seguenti:
a)
risponde ad uno dei seguenti gruppi di criteri:
i)
è negoziato in un sistema di negoziazione di un paese terzo che svolge una funzione analoga a quella di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;
ii)
indica espressamente che è negoziato in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema di negoziazione analogo di un paese terzo o è soggetto alle regole di un tale mercato o sistema;
iii)
indica espressamente che è equivalente ad un contratto negoziato in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema di negoziazione analogo di un paese terzo;
b)
è compensato da una stanza di compensazione o da un altro soggetto che svolga le stesse funzioni di controparte centrale, o vi sono disposizioni per il pagamento o la fornitura di margini in relazione al contratto;
c)
è standardizzato, cosicché il prezzo, il lotto, la data di consegna o altri termini sono stabiliti principalmente con riferimento a prezzi pubblicati regolarmente, a lotti standard o a date di consegna standard.
2. Ai fini del paragrafo 1, per contratto spot si intende un contratto per la vendita di merci, attività o diritti, in base al quale la consegna è prevista entro il più lungo dei seguenti periodi:
a)
due giorni di negoziazione;
b)
il periodo generalmente accettato nel mercato di quelle merci, attività o diritti come il periodo di consegna standard.
Tuttavia, il contratto non è un contratto spot se, indipendentemente dai termini espliciti, vi è un accordo tra le parti del contratto affinché la consegna del sottostante sia differita e non sia effettuata entro il periodo di cui al primo comma.
3. Ai fini dell’applicazione dell’allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2004/39/CE, si considera che un contratto derivato relativo ad un sottostante di cui a tale sezione o all’ ha le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
il contratto è regolato in contanti o può essere regolato in contanti a discrezione di una o più parti, per ragione diversa dall’inadempimento o altro evento che determini la risoluzione;
b)
il contratto è negoziato in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione;
c)
le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte in relazione al contratto.
4. Si considera che un contratto ha scopi commerciali ai fini dell’applicazione dell’allegato I, sezione C, punto 7, della direttiva 2004/39/CE e che non ha le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati ai fini della sezione C, punti 7 e 10, di tale allegato se è stato concluso con o da un operatore o un amministratore di una rete di trasmissione di energia, di un meccanismo di bilanciamento dell’energia o di una rete di condotte, ed è necessario per bilanciare le forniture e i consumi di energia in un determinato momento.
Storico versioni
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