Art. 39

(Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE) Contratti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2004/39/CE Oltre ai contratti derivati del tipo menzionato nell’allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2004/39/CE, rientra in tale sezione, se soddisfa i criteri previsti da tale sezione e dall’, paragrafo 3, un contratto derivato relativo ad uno degli elementi seguenti: a) larghezza di banda delle telecomunicazioni; b) capacità di stoccaggio delle merci; c) capacità di trasmissione o trasporto relativa a merci, tramite cavi, condotte o altri mezzi; d) una prestazione in denaro, un credito, una licenza, un diritto o un’attività simile che siano direttamente collegati alla fornitura, alla distribuzione o al consumo di energia derivata da fonti rinnovabili; e) una variabile geologica, ambientale o altra variabile fisica; f) qualsiasi altra attività o diritto di natura fungibile, che non sia un diritto a ricevere un servizio, che siano in grado di essere trasferiti; g) un indice o una misura relativi al prezzo, al valore o al volume delle operazioni su qualsiasi attività, diritto, servizio o obbligo.
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(Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE) (Art. 39 Regolamento (UE) 2006/1287) — Testo vigente | Portale Normativo