Art. 39
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE)
Contratti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2004/39/CE
Oltre ai contratti derivati del tipo menzionato nell’allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2004/39/CE, rientra in tale sezione, se soddisfa i criteri previsti da tale sezione e dall’, paragrafo 3, un contratto derivato relativo ad uno degli elementi seguenti:
a)
larghezza di banda delle telecomunicazioni;
b)
capacità di stoccaggio delle merci;
c)
capacità di trasmissione o trasporto relativa a merci, tramite cavi, condotte o altri mezzi;
d)
una prestazione in denaro, un credito, una licenza, un diritto o un’attività simile che siano direttamente collegati alla fornitura, alla distribuzione o al consumo di energia derivata da fonti rinnovabili;
e)
una variabile geologica, ambientale o altra variabile fisica;
f)
qualsiasi altra attività o diritto di natura fungibile, che non sia un diritto a ricevere un servizio, che siano in grado di essere trasferiti;
g)
un indice o una misura relativi al prezzo, al valore o al volume delle operazioni su qualsiasi attività, diritto, servizio o obbligo.
Storico versioni
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