Art. 37

(Articolo 40, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/39/CE) Strumenti derivati 1.   Nell’ammettere alla negoziazione uno strumento finanziario del tipo di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, i mercati regolamentati verificano che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) le condizioni del contratto relativo allo strumento finanziario devono essere chiare ed inequivocabili e consentire una correlazione tra il prezzo dello strumento finanziario ed il prezzo o altra misura del valore del sottostante; b) il prezzo o altra misura del valore del sottostante deve essere affidabile e accessibile al pubblico; c) devono essere accessibili al pubblico informazioni sufficienti sulla base delle quali valutare lo strumento derivato; d) le modalità di determinazione del prezzo di regolamento del contratto devono essere tali da garantire che tale prezzo rifletta correttamente il prezzo o altra misura del valore del sottostante; e) qualora, anziché il regolamento del differenziale in contanti, il regolamento del derivato richieda la consegna di un valore mobiliare o attività sottostante o ne preveda la possibilità, devono esistere disposizioni adeguate per consentire ai partecipanti al mercato di ottenere le informazioni pertinenti su quel sottostante e procedure adeguate di regolamento e consegna per quel sottostante. 2.   Qualora si tratti di strumenti finanziari del tipo di cui all’allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7 o 10, della direttiva 2004/39/CE, il paragrafo 1, lettera b), non si applica se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) il contratto relativo allo strumento finanziario deve essere tale da consentire con tutta probabilità la divulgazione al mercato del prezzo o altra misura del valore del sottostante, ovvero degli strumenti per valutarli, quando il prezzo o altra misura del valore non sono altrimenti accessibili al pubblico; b) il mercato regolamentato deve garantire che esistano dispositivi di vigilanza adeguati per controllare la negoziazione ed il regolamento di tali strumenti finanziari; c) il mercato regolamentato deve garantire un regolamento e una consegna corretti, sia in caso di consegna fisica che in caso di regolamento del differenziale in contanti, conformemente alle condizioni contrattuali degli strumenti finanziari in questione.
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