Art. 35
(Articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE)
Valori mobiliari
1. I valori mobiliari sono considerati come liberamente negoziabili ai fini dell’, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE se possono essere negoziati tra le parti di un’operazione ed essere successivamente trasferiti senza restrizioni e se tutti i valori della categoria cui appartiene il valore in questione sono fungibili.
2. I valori mobiliari il cui trasferimento sia soggetto a restrizioni non sono considerati come liberamente negoziabili salvo qualora la restrizione non comporti alcun rischio di perturbare il mercato.
3. I valori mobiliari non interamente liberati possono essere considerati liberamente negoziabili se sono state prese disposizioni per garantire che la negoziabilità di tali valori non sia soggetta a restrizioni e che siano pubblicamente disponibili informazioni adeguate sul fatto che tali valori non sono interamente liberati e sulle implicazioni che ciò comporta per gli azionisti.
4. Quando decidono a loro discrezione in merito all’ammissione di un’azione alla negoziazione, i mercati regolamentati, nel determinare se l’azione possa essere negoziata in modo equo, ordinato ed efficiente, prendono in considerazione gli elementi seguenti:
a)
la distribuzione di tali azioni al pubblico;
b)
le informazioni finanziarie storiche, le informazioni sull’emittente e quelle sulla panoramica delle attività aziendali che devono essere presentate a norma della direttiva 2003/71/CE, o che sono o saranno altrimenti pubblicamente disponibili.
5. Un valore mobiliare ammesso alla quotazione ufficiale in conformità della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e la cui quotazione non sia stata sospesa è considerato liberamente negoziabile e tale da poter essere negoziato in modo equo, ordinato ed efficiente.
6. Ai fini dell’, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE, nel determinare se un valore mobiliare di cui all’, paragrafo 1, punto 18, lettera c), di detta direttiva possa essere negoziato in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato valuta, a seconda della natura del valore mobiliare ammesso, se sono soddisfatti i seguenti criteri:
a)
le condizioni relative a tale valore mobiliare sono chiare ed inequivocabili e consentono una correlazione tra il prezzo del valore mobiliare ed il prezzo o altra misura del valore del sottostante;
b)
il prezzo o altra misura del valore del sottostante è affidabile e accessibile al pubblico;
c)
sono accessibili al pubblico informazioni sufficienti sulla base delle quali valutare il valore mobiliare;
d)
le modalità di determinazione del prezzo di regolamento del valore mobiliare garantiscono che tale prezzo rifletta correttamente il prezzo o altra misura del valore del sottostante;
e)
qualora, anziché il regolamento del differenziale in contanti, il regolamento del valore mobiliare richieda la consegna di un valore mobiliare o di un’attività sottostante o ne preveda la possibilità, esistono procedure adeguate per il regolamento o la consegna del sottostante, nonché disposizioni adeguate per ottenere le informazioni pertinenti su quel sottostante.
Storico versioni
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