Art. 36
(Articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE)
Quote di un organismo di investimento collettivo
1. Nell’ammettere alla negoziazione quote di un organismo di investimento collettivo, che sia o meno costituito conformemente alla direttiva 85/611/CEE, un mercato regolamentato si accerta che l’organismo di investimento collettivo rispetti o abbia rispettato le procedure di registrazione, di notifica o di altro genere, che costituiscono condizioni preliminari necessarie per la commercializzazione dell’organismo di investimento collettivo nell’ordinamento del mercato regolamentato.
2. Fatti salvi la direttiva 85/611/CEE, altri atti normativi comunitari o la legislazione nazionale in materia di organismi di investimento collettivo, gli Stati membri possono prevedere che il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 non sia una condizione preliminare necessaria per l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato di quote di un organismo di investimento collettivo.
3. Nel determinare se le quote di un organismo di investimento collettivo di tipo aperto possano essere negoziate in modo equo, ordinato ed efficiente, conformemente all’, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE, il mercato regolamentato prende in considerazione gli aspetti seguenti:
a)
la distribuzione di tali quote al pubblico;
b)
l’eventuale esistenza di adeguati dispositivi per «fare mercato» o di adeguati dispositivi alternativi predisposti dalla società di gestione dell’organismo per consentire agli investitori di riscattare le quote;
c)
il fatto che gli investitori siano informati con sufficiente trasparenza del valore delle quote mediante la pubblicazione periodica del valore netto dell’attivo.
4. Nel determinare se le quote di un organismo di investimento collettivo di tipo chiuso possano essere negoziate in modo equo, ordinato ed efficiente, conformemente all’, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE, il mercato regolamentato prende in considerazione gli aspetti seguenti:
a)
la distribuzione di tali quote al pubblico;
b)
il fatto che gli investitori siano informati con sufficiente trasparenza del valore delle quote mediante la pubblicazione di informazioni sulla strategia di investimento del fondo o mediante la pubblicazione periodica del valore netto dell’attivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1287:oj#art-36