Art. 26 · (Articolo 27, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 2004/39/CE)

Art. 26

(Articolo 27, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 2004/39/CE) Ordini al dettaglio Ai fini dell’, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 2004/39/CE, si ritiene che un ordine sia di dimensioni maggiori di quelle abitualmente considerate da un investitore al dettaglio se supera i 7 500 EUR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1287:oj#art-26