Art. 7
In vigore dal 30 giu 2006
Nei casi di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l’aggiudicatario può chiedere all’organismo di intervento di fornirgli un’altra partita di cereali della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla domanda dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione per via elettronica utilizzando il modulo riportato nell’allegato II.
L’aggiudicatario che, dopo sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo che avrà informato senza indugio la Commissione e l’organismo di intervento per via elettronica utilizzando il modulo riportato nell’allegato II.
Storico versioni
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