Art. 3
In vigore dal 30 giu 2006
1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell’ del regolamento (CEE) n. 2131/93, fino alla fine del quarto mese successivo.
2. Le offerte presentate nell’ambito di ognuna delle gare indette ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).
Storico versioni
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