Art. 9
In vigore dal 30 giu 2006
In deroga all’ del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di cereali a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l’ordine di ritiro di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l’esemplare di controllo T5, recano:
a)
per il frumento tenero, una delle diciture riportate nell’allegato III, parte A, del presente regolamento;
b)
per l’orzo, una delle diciture riportate nell’allegato III, parte B del presente regolamento;
c)
per la segala, una delle diciture riportate nell’allegato III, parte C, del presente regolamento.
Storico versioni
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