Art. 5

In vigore dal 30 giu 2006
L’organismo di intervento interessato, l’ammassatore e l’aggiudicatario, a richiesta di quest’ultimo, procedono di comune accordo, prima dell’uscita o al momento dell’uscita dal magazzino, a scelta dell’aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, con una frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e li fanno analizzare. Ogni organismo di intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest’ultimo non sia l’ammassatore. Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell’aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all’uscita dal deposito. In caso di contestazione dei risultati delle analisi essi sono comunicati alla Commissione per via elettronica.
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