Art. 1

In vigore dal 30 giu 2006
1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli organismi di intervento degli Stati membri di cui all’allegato I indicono gare permanenti per l’esportazione dei vari tipi di cereali che detengono, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93. I quantitativi massimi dei diversi cereali oggetto delle gare figurano nell’allegato I. 2.   Per il frumento tenero e la segala, ogni gara verte su un quantitativo massimo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Montenegro, la Romania, la Serbia (4) e la Svizzera. Per l’orzo, ogni gara verte su un quantitativo massimo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, il Montenegro, la Romania, la Serbia (4), gli Stati Uniti d’America e la Svizzera.
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