Art. 2

In vigore dal 30 giu 2006
1.   Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all’esportazione né maggiorazioni mensili. 2.   Non si applica il disposto dell’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93. 3.   In deroga all’articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l’esportazione è quello indicato nell’offerta, senza maggiorazioni mensili. 4.   Per la Repubblica ceca, il Lussemburgo, l’Ungheria, l’Austria e la Slovacchia all’esportatore aggiudicatario sono rimborsate le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo situato fuori del loro territorio, a norma dell’, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, nei limiti di un massimale fissato nel bando di gara.
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