Art. 10

In vigore dal 30 giu 2006
1.   La cauzione costituita in applicazione dell’, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari. 2.   In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell’obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo di intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà di tale importo è depositata all’atto del rilascio del titolo di esportazione e l’altra metà prima del ritiro dei cereali dal luogo di ammasso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:990:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo