Art. 12

In vigore dal 30 giu 2006
1.   Secondo la procedura di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa per ogni Stato membro e per ogni cereale il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute, a norma dell’ del regolamento (CEE) n. 2131/93. 2.   Qualora la fissazione di un prezzo minimo, a norma del paragrafo 1, comporti il superamento del quantitativo massimo disponibile per uno Stato membro, la fissazione medesima può essere abbinata ad un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti a livello del prezzo minimo, in modo da rispettare il quantitativo massimo disponibile in tale Stato membro.
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