Art. 11

In vigore dal 30 giu 2006
Entro due ore dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato all’, paragrafo 1, gli organismi di intervento comunicano alla Commissione le offerte presentate. Se non sono state presentate offerte, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine. Se lo Stato membro non le trasmette alcuna comunicazione entro il termine prescritto, la Commissione considera che in tale Stato membro non sono state presentate offerte. Le comunicazioni di cui al primo comma sono inviate per via elettronica utilizzando il modulo riportato all’allegato IV. Per ogni gara è inviato alla Commissione un modulo separato per tipo di cereale. L’identità dei concorrenti deve rimanere segreta.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2006/990 — Testo vigente | Portale Normativo