Art. 63

Disposizioni transitorie relative a taluni Stati membri

In vigore dal 14 giu 2006
Disposizioni transitorie relative a taluni Stati membri 1.   Fino al 31 dicembre 2010, tutte le spedizioni in Lettonia di rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV e le spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati in detti allegati sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II. In deroga all', le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea. 2.   Fino al 31 dicembre 2012, tutte le spedizioni in Polonia di rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II. In deroga all', fino al 31 dicembre 2007 le autorità competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Polonia dei seguenti rifiuti destinati al recupero, elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell': B2020 e GE020 (rifiuti di vetro) B2070 B 2080 B2100 B2120 B3010 e GH013 (rifiuti solidi in plastica) B3020 (rifiuti di carta) B3140 (rifiuti di pneumatici) Y46 Y47 A1010 e A1030 (solo i trattini che fanno riferimento all'arsenico e al mercurio) A1060 A1140 A2010 A2020 A2030 A2040 A3030 A3040 A3070 A3120 A3130 A3160 A3170 A3180 [si applica solo ai naftaleni policlorurati (PCN)] A4010 A4050 A4060 A4070 A4090 AB030 AB070 AB120 AB130 AB150 AC060 AC070 AC080 AC150 AC160 AC260 AD150 Salvo per i rifiuti di vetro, di carta e di pneumatici, il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2006/12/CE. In deroga all', fino al 31 dicembre 2012 le autorità competenti possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell' sulle spedizioni in Polonia: a) dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV: A2050 A3030 A3180 [salvo i naftaleni policlorurati (PCN)] A3190 A4110 A4120 RB020 e b) dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati. In deroga all', le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea. 3.   Fino al 31 dicembre 2011, tutte le spedizioni in Slovacchia di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II. In deroga all', le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 94/67/CE del Consiglio (23), della direttiva 96/61/CE e della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (24), e della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (25), ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea. 4.   Fino al 31 dicembre 2014 tutte le spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II. In deroga all', fino al 31 dicembre 2009 le autorità competenti bulgare possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell': B2070 B2080 B2100 B2120 Y46 Y47 A1010 e A1030 (solo i trattini che fanno riferimento all'arsenico e al mercurio) A1060 A1140 A2010 A2020 A2030 A2040 A3030 A3040 A3070 A3120 A3130 A3160 A3170 A3180 [si applica solo ai naftaleni policlorurati (PCN)] A4010 A4050 A4060 A4070 A4090 AB030 AB070 AB120 AB130 AB150 AC060 AC070 AC080 AC150 AC160 AC260 AD150 Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2006/12/CE. In deroga all', fino al 31 dicembre 2009 le autorità competenti bulgare possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell' sulle spedizioni in Bulgaria: a) dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV: A2050 A3030 A3180 [salvo i naftaleni policlorurati (PCN)] A3190 A4110 A4120 RB020 e b) dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati. In deroga all', le autorità competenti bulgare si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE o della direttiva 2001/80/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea. 5.   Fino al 31 dicembre 2015, tutte le spedizioni in Romania di rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II. In deroga all', fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti rumene possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell': B2070 B2100 (salvo rifiuti di allumina) B2120 B4030 Y46 Y47 A1010 e A1030 (solo i trattini che fanno riferimento all'arsenico, al mercurio e al tallio) A1060 A1140 A2010 A2020 A2030 A3030 A3040 A3050 A3060 A3070 A3120 A3130 A3140 A3150 A3160 A3170 A3180 [si applica solo ai naftaleni policlorurati (PCN)] A4010 A4030 A4040 A4050 A4080 A4090 A4100 A4160 AA060 AB030 AB120 AC060 AC070 AC080 AC150 AC160 AC260 AC270 AD120 AD150 Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2006/12/CE. In deroga all', fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti rumene possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell' sulle spedizioni in Romania: a) dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV: A2050 A3030 A3180 [salvo i naftaleni policlorurati (PCN)] A3190 A4110 A4120 RB020 e b) dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati. Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2006/12/CE. In deroga all', le autorità competenti rumene si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE, della direttiva 2000/76/CE o della direttiva 2001/80/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea. 6.   Ove nel presente articolo si faccia riferimento al titolo II in relazione ai rifiuti elencati nell'allegato III, non si applicano l', paragrafo 2, l', secondo comma, punto 5), e gli .
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Disposizioni transitorie relative a taluni Stati membri (Art. 63 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo