Art. 63
Disposizioni transitorie relative a taluni Stati membri
In vigore dal 14 giu 2006
Disposizioni transitorie relative a taluni Stati membri
1. Fino al 31 dicembre 2010, tutte le spedizioni in Lettonia di rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV e le spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati in detti allegati sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.
In deroga all', le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.
2. Fino al 31 dicembre 2012, tutte le spedizioni in Polonia di rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.
In deroga all', fino al 31 dicembre 2007 le autorità competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Polonia dei seguenti rifiuti destinati al recupero, elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell':
B2020 e GE020 (rifiuti di vetro)
B2070
B 2080
B2100
B2120
B3010 e GH013 (rifiuti solidi in plastica)
B3020 (rifiuti di carta)
B3140 (rifiuti di pneumatici)
Y46
Y47
A1010 e A1030 (solo i trattini che fanno riferimento all'arsenico e al mercurio)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 [si applica solo ai naftaleni policlorurati (PCN)]
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
Salvo per i rifiuti di vetro, di carta e di pneumatici, il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2006/12/CE.
In deroga all', fino al 31 dicembre 2012 le autorità competenti possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell' sulle spedizioni in Polonia:
a)
dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:
A2050
A3030
A3180 [salvo i naftaleni policlorurati (PCN)]
A3190
A4110
A4120
RB020
e
b)
dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati.
In deroga all', le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.
3. Fino al 31 dicembre 2011, tutte le spedizioni in Slovacchia di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.
In deroga all', le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 94/67/CE del Consiglio (23), della direttiva 96/61/CE e della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (24), e della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (25), ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.
4. Fino al 31 dicembre 2014 tutte le spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.
In deroga all', fino al 31 dicembre 2009 le autorità competenti bulgare possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell':
B2070
B2080
B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 e A1030 (solo i trattini che fanno riferimento all'arsenico e al mercurio)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 [si applica solo ai naftaleni policlorurati (PCN)]
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2006/12/CE.
In deroga all', fino al 31 dicembre 2009 le autorità competenti bulgare possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell' sulle spedizioni in Bulgaria:
a)
dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:
A2050
A3030
A3180 [salvo i naftaleni policlorurati (PCN)]
A3190
A4110
A4120
RB020
e
b)
dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati.
In deroga all', le autorità competenti bulgare si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE o della direttiva 2001/80/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.
5. Fino al 31 dicembre 2015, tutte le spedizioni in Romania di rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.
In deroga all', fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti rumene possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell':
B2070
B2100 (salvo rifiuti di allumina)
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 e A1030 (solo i trattini che fanno riferimento all'arsenico, al mercurio e al tallio)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A3030
A3040
A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
A3160
A3170
A3180 [si applica solo ai naftaleni policlorurati (PCN)]
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AC270
AD120
AD150
Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2006/12/CE.
In deroga all', fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti rumene possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell' sulle spedizioni in Romania:
a)
dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:
A2050
A3030
A3180 [salvo i naftaleni policlorurati (PCN)]
A3190
A4110
A4120
RB020
e
b)
dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati.
Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2006/12/CE.
In deroga all', le autorità competenti rumene si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE, della direttiva 2000/76/CE o della direttiva 2001/80/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.
6. Ove nel presente articolo si faccia riferimento al titolo II in relazione ai rifiuti elencati nell'allegato III, non si applicano l', paragrafo 2, l', secondo comma, punto 5), e gli .
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