Art. 62

Disposizioni transitorie

In vigore dal 14 giu 2006
Disposizioni transitorie 1.   Le spedizioni che sono state notificate e il cui ricevimento è stato confermato dall'autorità competente di destinazione anteriormente al 12 luglio 2007 sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93. 2.   Tutte le spedizioni per le quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l'autorizzazione a norma del regolamento (CEE) n. 259/93 devono essere portate a termine entro un anno a decorrere dal 12 luglio 2007. 3.   Le relazioni da presentare a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 259/93 e dell' del presente regolamento in merito all'anno 2007 si basano sul questionario che figura nella decisione 1999/412/CE.
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Disposizioni transitorie (Art. 62 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo