Art. 62
Disposizioni transitorie
In vigore dal 14 giu 2006
Disposizioni transitorie
1. Le spedizioni che sono state notificate e il cui ricevimento è stato confermato dall'autorità competente di destinazione anteriormente al 12 luglio 2007 sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93.
2. Tutte le spedizioni per le quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l'autorizzazione a norma del regolamento (CEE) n. 259/93 devono essere portate a termine entro un anno a decorrere dal 12 luglio 2007.
3. Le relazioni da presentare a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 259/93 e dell' del presente regolamento in merito all'anno 2007 si basano sul questionario che figura nella decisione 1999/412/CE.
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