Art. 41
Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
In vigore dal 14 giu 2006
Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
1. Sono vietate le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelli provenienti da:
a)
paesi aderenti alla convenzione di Basilea; o
b)
altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all' della convenzione di Basilea; o
c)
altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o
d)
altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c), o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.
2. In casi eccezionali gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per lo smaltimento di determinati tipi di rifiuti in detti Stati membri, qualora tali rifiuti non siano gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all' nel paese di spedizione.
Tali accordi e intese sono compatibili con la normativa comunitaria e conformi all' della convenzione di Basilea.
Tali accordi e intese garantiscono che le operazioni di smaltimento siano effettuate in un impianto autorizzato e soddisfino i requisiti di una gestione ecologicamente corretta.
Tali accordi e intese garantiscono altresì che i rifiuti saranno prodotti nel paese di spedizione e che il loro smaltimento sarà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo o l'intesa.
I suddetti accordi o intese sono notificati alla Commissione prima della loro conclusione. In casi urgenti essi possono tuttavia essere notificati entro un mese dalla loro conclusione.
3. Gli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), si basano sugli obblighi procedurali di cui all'.
4. I paesi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), presentano all'autorità competente dello Stato membro di destinazione una preventiva richiesta debitamente motivata basata sul fatto che non posseggono e non possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1013:oj#art-41