Art. 40

Esportazioni verso i paesi o territori d'oltremare

In vigore dal 14 giu 2006
Esportazioni verso i paesi o territori d'oltremare 1.   Sono vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento dalla Comunità verso paesi o territori d'oltremare. 2.   Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d'oltremare si applica, mutatis mutandis, il divieto di cui all'. 3.   Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero in paesi o territori d'oltremare non soggetti al divieto di cui al paragrafo 2, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II.
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Esportazioni verso i paesi o territori d'oltremare (Art. 40 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo