Art. 42
Obblighi procedurali per le importazioni da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
In vigore dal 14 giu 2006
Obblighi procedurali per le importazioni da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
1. In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento da paesi aderenti alla convenzione di Basilea, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3.
2. Si applicano i seguenti adattamenti:
a)
l'autorità competente di transito esterna alla Comunità dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per richiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell', paragrafo 4, della convenzione di Basilea; e
b)
nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, di cui all', paragrafo 1, lettera d), non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.
3. Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:
a)
l'autorità competente di transito nella Comunità rilascia al notificatore la conferma di ricevimento della notifica con copia alle autorità competenti interessate;
b)
le autorità competenti di destinazione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di entrata nella Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;
c)
una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di entrata nella Comunità; e
d)
non appena espletate le necessarie formalità doganali, l'ufficio doganale di entrata nella Comunità invia una copia timbrata del documento di movimento alle autorità competenti di destinazione e transito nella Comunità attestante che i rifiuti sono entrati nella Comunità.
4. In aggiunta alle condizioni del titolo II, la spedizione può avere luogo soltanto se:
a)
il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito e se sono state osservate tutte le condizioni;
b)
è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all', secondo comma, punto 4), e all';
c)
è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all', secondo comma, punto 5), e all';
d)
è gestita secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'.
5. Se un ufficio doganale di entrata nella Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:
a)
informa immediatamente l'autorità competente di destinazione nella Comunità, la quale informa l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità; e
b)
immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1013:oj#art-42