Art. 38

Esportazioni di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A

In vigore dal 14 giu 2006
Esportazioni di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A 1.   In caso di esportazione dalla Comunità di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A e di rifiuti o di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica negli allegati III, IV o IV A destinati al recupero in paesi ai quali si applica la decisione OCSE con o senza transito attraverso paesi ai quali si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni elencati nei paragrafi 2, 3 e 5. 2.   Si applicano i seguenti adattamenti: a) le miscele di rifiuti elencate nell'allegato III A destinate ad operazioni intermedie sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte se qualsiasi operazione intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento successiva avrà luogo in un paese al quale non si applica la decisione OCSE; b) i rifiuti elencati nell'allegato III B sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte; c) l'autorizzazione prescritta a norma dell' può essere data tacitamente dall'autorità competente di destinazione esterna alla Comunità. 3.   Nel caso di esportazioni di rifiuti elencati negli allegati IV e IV A, si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive: a) le autorità competenti di spedizione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione; b) una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di esportazione e all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità; c) non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella Comunità attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità; d) se, quarantadue giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità non ha ricevuto avviso di ricevimento dei rifiuti dall'impianto, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione; e e) il contratto di cui all', secondo comma, punto 4), e all' stipula che: i) se un impianto rilascia un certificato di recupero inesatto, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, il destinatario deve far fronte alle spese che derivano dall'obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell'autorità competente di spedizione e alle spese di recupero o smaltimento in modo alternativo e secondo metodi ecologicamente corretti; ii) entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti destinati al recupero, l'impianto trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di recupero di cui al punto iii); e iii) il più rapidamente possibile, ma comunque non oltre trenta giorni dal completamento del recupero e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto certifica, sotto la sua responsabilità, che il recupero dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento contenente tale certificazione. 4.   La spedizione può avere luogo soltanto: a) se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito o, se l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di destinazione e transito esterna alla Comunità è accordata o può essere presunta e se sono state osservate tutte le condizioni; b) se è stato osservato l', paragrafo 4, lettere b), c) e d). 5.   Se un'esportazione di cui al paragrafo 1 di rifiuti elencati negli allegati IV e IV A è in transito attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE, si applicano i seguenti adattamenti: a) l'autorità competente di transito alla quale non si applica la decisione OCSE dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per richiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita se il paese in questione ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell', paragrafo 4, della convenzione di Basilea, o per rilasciare un'autorizzazione scritta, con o senza condizioni; e b) l'autorità competente di spedizione nella Comunità prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto dall', soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione tacita o scritta dalla suddetta autorità competente di transito alla quale non si applica la decisione OCSE e non prima di sessantuno giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento dell'autorità competente di transito. L'autorità competente di spedizione può prendere la decisione prima della fine del periodo previsto di sessantuno giorni se dispone dell'autorizzazione scritta delle altre autorità competenti interessate. 6.   Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione. 7.   Se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che: a) informa immediatamente l'autorità competente di spedizione nella Comunità; e b) immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale nel quale sono detenuti i rifiuti.
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Esportazioni di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A (Art. 38 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo