Art. 37

Procedure di esportazione dei rifiuti elencati nell'allegato III o III A

In vigore dal 14 giu 2006
Procedure di esportazione dei rifiuti elencati nell'allegato III o III A 1.   In relazione ai rifiuti elencati nell'allegato III o III A la cui esportazione non è vietata a norma dell', la Commissione, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, invia una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo: i) conferma scritta che detti rifiuti possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese; e ii) un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione. I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE possono scegliere una delle opzioni seguenti: a) il divieto; o b) una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte secondo le modalità di cui all'; oppure c) nessun controllo nel paese di destinazione. 2.   Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta un regolamento che tiene conto di tutte le risposte ricevute in virtù del paragrafo 1 e informa il comitato istituito a norma dell' della direttiva 2006/12/CE. Se un paese non ha inviato la conferma di cui al paragrafo 1 o se, per una qualunque ragione, un paese non è stato contattato, si applica il paragrafo 1, lettera b). La Commissione aggiorna periodicamente il regolamento adottato. 3.   Se nella risposta un paese indica che determinate spedizioni di rifiuti non sono soggette ad alcun controllo, a tali spedizioni si applica, mutatis mutandis, l'. 4.   Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione. 5.   In caso di spedizioni di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III o di spedizioni di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III o III A o di spedizioni di rifiuti classificati nell'allegato III B e purché l'esportazione non sia vietata in virtù dell', si applica il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
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Procedure di esportazione dei rifiuti elencati nell'allegato III o III A (Art. 37 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo