Art. 35

Procedure di esportazione verso i paesi EFTA

In vigore dal 14 giu 2006
Procedure di esportazione verso i paesi EFTA 1.   In caso di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento dalla Comunità verso paesi EFTA parti della convenzione di Basilea, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3. 2.   Si applicano i seguenti adattamenti: a) l'autorità competente di transito esterna alla Comunità dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per chiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni, se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell', paragrafo 4, della convenzione di Basilea; e b) l'autorità competente di spedizione nella Comunità prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto all', soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta dall'autorità competente di destinazione e, se previsto, l'autorizzazione tacita o scritta dell'autorità competente di transito esterna alla Comunità e non prima di sessantuno giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento dell'autorità competente di transito. L'autorità competente di spedizione può prendere la decisione prima della fine del periodo previsto di sessantuno giorni se dispone dell'autorizzazione scritta delle altre autorità competenti interessate. 3.   Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive: a) l'autorità competente di transito nella Comunità rilascia al notificatore la conferma di ricevimento della notifica; b) le autorità competenti di spedizione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione; c) una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità; d) non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella Comunità attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità; e) se, quarantadue giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità non ha ricevuto avviso di ricevimento dei rifiuti dall'impianto, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione; e f) il contratto di cui all', secondo comma, punto 4), e all' stipula che: i) se l'impianto rilascia un certificato di smaltimento inesatto, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, il destinatario deve far fronte alle spese che derivano dall'obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell'autorità competente di spedizione e alle spese di recupero o smaltimento in modo alternativo e secondo metodi ecologicamente corretti; ii) entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti destinati allo smaltimento, l'impianto trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di smaltimento di cui al punto iii); e iii) il più rapidamente possibile, ma comunque non oltre trenta giorni dal completamento dello smaltimento e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto certifica, sotto la sua responsabilità, che lo smaltimento dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore e alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento contenente tale certificazione. 4.   La spedizione può avere luogo soltanto se: a) il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito esterne alla Comunità, e se sono state osservate tutte le condizioni; b) è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all', secondo comma, punto 4), e all'; c) è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all', secondo comma, punto 5), e all'; e d) è assicurata una gestione ecologicamente corretta come disposto all'. 5.   Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di smaltimento in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione. 6.   Se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che: a) informa immediatamente l'autorità competente di spedizione nella Comunità; e b) immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.
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Procedure di esportazione verso i paesi EFTA (Art. 35 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo