Art. 43

Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi cui si applica la decisione OCSE, da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

In vigore dal 14 giu 2006
Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi cui si applica la decisione OCSE, da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra 1.   Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al recupero, ad eccezione di quelli provenienti da: a) paesi ai quali si applica la decisione OCSE; o b) altri paesi aderenti alla convenzione di Basilea; o c) altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all' della convenzione di Basilea; o d) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o e) altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c) o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire. 2.   In casi eccezionali, gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per il recupero di determinati tipi di rifiuti in quegli Stati membri in cui tali rifiuti non siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all', nel paese di spedizione. In tal caso si applica l', paragrafo 2. 3.   Gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d), si basano sugli obblighi procedurali di cui all', se pertinenti.
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Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi cui si applica la decisione OCSE, da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra (Art. 43 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo