Art. 45
Obblighi procedurali per le importazioni da un paese aderente alla convenzione di Basilea ai quali non si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
In vigore dal 14 giu 2006
Obblighi procedurali per le importazioni da un paese aderente alla convenzione di Basilea ai quali non si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero:
a)
provenienti da un paese al quale non si applica la decisione OCSE; o
b)
che transitano attraverso un paese cui non si applica la decisione OCSE e che è parte della convenzione di Basilea,
si applica, mutatis mutandis, l'.
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