Art. 45

Obblighi procedurali per le importazioni da un paese aderente alla convenzione di Basilea ai quali non si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

In vigore dal 14 giu 2006
Obblighi procedurali per le importazioni da un paese aderente alla convenzione di Basilea ai quali non si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero: a) provenienti da un paese al quale non si applica la decisione OCSE; o b) che transitano attraverso un paese cui non si applica la decisione OCSE e che è parte della convenzione di Basilea, si applica, mutatis mutandis, l'.
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Obblighi procedurali per le importazioni da un paese aderente alla convenzione di Basilea ai quali non si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra (Art. 45 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo