Art. 47

Transito nel territorio della Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento

In vigore dal 14 giu 2006
Transito nel territorio della Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento Alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento in provenienza e a destinazione di paesi terzi, che transitano attraverso uno o più Stati membri, si applica, mutatis mutandis, l', con gli adattamenti e le integrazioni seguenti: a) la prima e l'ultima autorità competente di transito nella Comunità trasmettono, se del caso, rispettivamente agli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità copia timbrata delle loro decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato autorizzazione tacita, copia della conferma di ricevimento, a norma dell', paragrafo 3, lettera a); e b) non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di transito nella Comunità, attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità.
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